La nuova legge in Toscana sui camini e le stufe a pellet sotto i 10 kw
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Nella regione della Toscana, le leggi relative ai gruppi termici sotto i 10 kW rivestono un'importanza fondamentale per la sicurezza e l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento domestico. In questo articolo, esploreremo le normative toscane riguardanti gli impianti termici con un'attenzione speciale alle stufe a pellet, in particolare esploreremo la legge entrata in vigore lo scorso 15 Marzo 2023. Cosa prevede in sintesi questa legge:
La Toscana ha introdotto una nuova normativa riguardante gli impianti termici alimentati a biocombustibile solido, come stufe a pellet e caldaie a biomassa, con una potenza utile nominale inferiore a 10 kW. La Delibera n.222 del 06-03-2023, pubblicata sul BURT n. 1 Parte Seconda del 15/03/2023, stabilisce l'obbligo di accatastamento semplificato per tali impianti al fine di monitorarne la diffusione e combattere l'inquinamento atmosferico.
L'obbligo sull'accatastamento semplificato richiede che i responsabili degli impianti (proprietari o inquilini in caso di locazione) provvedano all'accatastamento semplificato degli impianti a biomassa con potenza inferiore a 10 kW presenti nelle abitazioni. L'obiettivo è ottenere dati accurati sulla diffusione di tali impianti e sulle potenziali fonti di inquinamento da particolato fine (PM10) nell'aria.
L'inquinamento atmosferico, causato in parte dagli impianti a biomassa, ha gravi conseguenze sulla salute pubblica. Ad esempio, i camini aperti emettono 840 grammi di PM10 per giga joule, mentre le stufe a legna ne emettono 760 e le stufe a pellet solo 29. In confronto, una caldaia a metano emette solamente 0,2/giga joule. Questi dati dimostrano che, per la stessa quantità di energia prodotta, un camino aperto inquina quanto 4200 caldaie a metano. Pertanto, la Regione Toscana desidera raccogliere informazioni precise sugli impianti a biomassa per migliorare le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico.
L'obbligo di accatastamento si applica sia ai nuovi che ai vecchi impianti. Tuttavia, le modalità di registrazione differiscono. Se l'impianto è stato installato prima del 15 marzo 2023, il responsabile dell'impianto deve procedere all'accatastamento semplificato. Se invece l'impianto è stato installato dopo tale data, il compito spetta al manutentore o all'installatore, che accederà a una procedura specifica tramite il portale SIERT. In entrambi i casi, è fondamentale conservare la ricevuta di accatastamento. L'obbligo si applica ai camini (aperti e chiusi con inserti), alle stufe e alle caldaie alimentate a biomassa, come legna, pellet o cippato. Le cucine economiche, utilizzate per cucinare e non collegate al riscaldamento, sono escluse dall'accatastamento.
Sono previste due eccezioni all'obbligo di accatastamento:
In questi casi, è possibile inviare un'auto-dichiarazione per esimersi dall'obbligo, seguendo le procedure previste.
La normativa non ha l'obiettivo di penalizzare i cittadini ma di ottenere dati accurati. In caso di mancato accatastamento, verrà fornito un periodo di 30 giorni per adeguarsi. Solo dopo questo termine e in caso di ulteriori inadempienze, saranno applicate sanzioni previste dalla legge.
In sintesi, l'accatastamento semplificato degli impianti termici a biomassa con potenza inferiore a 10 kW è una misura per migliorare la qualità dell'aria e la salute pubblica. La procedura è accessibile e veloce, ed è importante rispettarla per contribuire al contrasto dell'inquinamento atmosferico in Toscana.
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